LO STATUTO

Oggi è
 

STATUTO
DENOMINAZIONE — SEDE — SCOPO

Art. 1. – È costituita l’Associazione

“A.I.T.E.C. – Associazione Italiana per la Terapia Elettroconvulsivante”

L’associazione è apolitica e senza fini di lucro.

Art. 2. – L’Associazione ha sede in Roma attualmente in Via Crescenzio 42. Possono essere istituiti, trasferiti o soppressi, in Italia o all’estero centri, sezioni o sedi secondarie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne determina l’ordinamento e le norme di funzionamento.

Art. 3. – Lo scopo dell’Associazione è di raccogliere, promuovere e diffondere le conoscenze scientifiche sulla terapia elettroconvulsivante.

In particolare promuovere:

1) tutte le iniziative atte a ristabilire presso il mondo medico, le autorità competenti e l’opinione pubblica le reali conoscenze scientifiche sulla sicurezza, l’efficacia e il valore etico della TEC nella terapia de molti disturbi psichici.
2) la creazione presso i reparti psichiatrici delle Università e delle ASL di un numero di servizi TEC sufficienti per i pazienti che ne hanno bisogno.
3) tutte le iniziative atte a migliorare le conoscenze degli psichiatri sulle indicazioni cliniche e le modalità di somministrazione della TEC. A tale scopo organizzerà corsi di studio teorici e pratici, convegni e curerà direttamente pubblicazioni sull’argomento.
4) attività di ricerca sulle indicazioni cliniche, le modalità di somministrazione e il meccanismo d’azione della TEC e di comparazione con altre terapie applicate oggi per gli stessi disturbi psichici.
5) indagini sulla diffusione e le modalità di applicazione della TEC in Italia e confronto con simili indagini di altri paesi europei ed extraeuropei.
6) collaborazioni con altre Società e Associazioni scientifiche internazioni dedicate allo studio della TEC e con Società Psichiatriche italiane.
7) attività di consulenza per istituzioni politiche nazioni e locali deputate alla legislazione ed al controllo in materia di assistenza psichiatrica.
8) attività di consulenza per Comitati Etici e per Ordini dei Medici su eventuali problematiche deontologiche o medico-legali associate all’uso della TEC.
9) il rapporto con associazioni di pazienti e di familiari per una migliore informazione.
10) creazione di un sito web dedicato alla divulgazione dell’aggiornamento e del dibattito sulla TEC.
11) elargizione di borse di studio per la ricerca sulla TEC.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4. – Il patrimonio è costituito da:

a) le quote associative
b) i contributi straordinari degli associati
c) le elargizioni ed i contributi di Enti ed altre associazioni sia pubbliche sia private, sia italiane sia estere.
d) Donazioni, oblazioni, lasciti ed ogni altra entrate di qualsiasi natura.

Art. 5. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ASSOCIATI

Art. 6. – Costituiscono l’Associazione le seguenti categorie di soci:

a) SOCI FONDATORI – Sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, o che aderiscono all’Associazione nei primi trenta giorni dalla data di costituzione. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
b) SOCI ONORARI – Sono coloro cui venga attribuita tale qualifica dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. I soci onorari non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
c) SOCI ORDINARI – Sono coloro che vengono ammessi a fare parte dell’Associazione su loro formale richiesta e con deliberazione dell’organo competente.
Versano una quota annuale, il cui importo verrà stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
d) SOCI ADERENTI – Sono coloro che aderiscono all’Associazione dopo parere favorevole dell’organo competente e che in vario modo partecipano alle attività dell’Associazione sia con prestazione d’opera sia con contributi di carattere straordinario. Non versano la quota annuale, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7. – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 8. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri, un Presidente, due Vice presidenti e quattro Consiglieri, eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 9. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Tesoriere e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.

Art. 10. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e verrà trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio.

Art. 11. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12. – Il Presidente, ed in sua assenza uno dei Vicepresidenti, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione quando intervengano tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ASSEMBLEE

Art. 13. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C.
L’assemblea deve essere convocata sia presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Art. 14. – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati, gli associati ordinari però solo se in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 16. – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza da uno dei Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18. – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.

SCIOGLIMENTO

Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Athanasios Koukopoulos
Presidente A.I.T.E.C.

 
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