STATUTO
DENOMINAZIONE
— SEDE — SCOPO
Art.
1. – È costituita l’Associazione
“A.I.T.E.C.
– Associazione Italiana per la Terapia Elettroconvulsivante”
L’associazione
è apolitica e senza fini di lucro.
Art.
2. – L’Associazione ha sede in Roma attualmente in Via Crescenzio
42. Possono essere istituiti, trasferiti o soppressi, in Italia o all’estero
centri, sezioni o sedi secondarie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
che ne determina l’ordinamento e le norme di funzionamento.
Art.
3. – Lo scopo dell’Associazione è di raccogliere, promuovere
e diffondere le conoscenze scientifiche sulla terapia elettroconvulsivante.
In
particolare promuovere:
1)
tutte le iniziative atte a ristabilire presso il mondo medico, le autorità
competenti e l’opinione pubblica le reali conoscenze scientifiche
sulla sicurezza, l’efficacia e il valore etico della TEC nella terapia
de molti disturbi psichici.
2) la creazione presso i reparti psichiatrici delle Università
e delle ASL di un numero di servizi TEC sufficienti per i pazienti che
ne hanno bisogno.
3) tutte le iniziative atte a migliorare le conoscenze degli psichiatri
sulle indicazioni cliniche e le modalità di somministrazione della
TEC. A tale scopo organizzerà corsi di studio teorici e pratici,
convegni e curerà direttamente pubblicazioni sull’argomento.
4) attività di ricerca sulle indicazioni cliniche, le modalità
di somministrazione e il meccanismo d’azione della TEC e di comparazione
con altre terapie applicate oggi per gli stessi disturbi psichici.
5) indagini sulla diffusione e le modalità di applicazione della
TEC in Italia e confronto con simili indagini di altri paesi europei ed
extraeuropei.
6) collaborazioni con altre Società e Associazioni scientifiche
internazioni dedicate allo studio della TEC e con Società Psichiatriche
italiane.
7) attività di consulenza per istituzioni politiche nazioni e locali
deputate alla legislazione ed al controllo in materia di assistenza psichiatrica.
8) attività di consulenza per Comitati Etici e per Ordini dei Medici
su eventuali problematiche deontologiche o medico-legali associate all’uso
della TEC.
9) il rapporto con associazioni di pazienti e di familiari per una migliore
informazione.
10) creazione di un sito web dedicato alla divulgazione dell’aggiornamento
e del dibattito sulla TEC.
11) elargizione di borse di studio per la ricerca sulla TEC.
PATRIMONIO
ED ESERCIZI SOCIALI
Art.
4. – Il patrimonio è costituito da:
a)
le quote associative
b) i contributi straordinari degli associati
c) le elargizioni ed i contributi di Enti ed altre associazioni sia pubbliche
sia private, sia italiane sia estere.
d) Donazioni, oblazioni, lasciti ed ogni altra entrate di qualsiasi natura.
Art.
5. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Entro giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto
dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo del successivo esercizio.
ASSOCIATI
Art.
6. – Costituiscono l’Associazione le seguenti categorie di
soci:
a)
SOCI FONDATORI – Sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto
costitutivo, o che aderiscono all’Associazione nei primi trenta
giorni dalla data di costituzione. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili
alle cariche sociali.
b) SOCI ONORARI – Sono coloro cui venga attribuita tale qualifica
dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.
I soci onorari non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche
sociali.
c) SOCI ORDINARI – Sono coloro che vengono ammessi a fare parte
dell’Associazione su loro formale richiesta e con deliberazione
dell’organo competente.
Versano una quota annuale, il cui importo verrà stabilito anno
per anno dal Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto al voto e sono
eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni
entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per
l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale
di associazione.
d) SOCI ADERENTI – Sono coloro che aderiscono all’Associazione
dopo parere favorevole dell’organo competente e che in vario modo
partecipano alle attività dell’Associazione sia con prestazione
d’opera sia con contributi di carattere straordinario. Non versano
la quota annuale, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle
cariche sociali.
Art.
7. – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni
e per morosità o indegnità: la morosità verrà
dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla
Assemblea degli associati.
AMMINISTRAZIONE
Art.
8. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto di sette membri, un Presidente, due Vice presidenti
e quattro Consiglieri, eletti dall’Assemblea degli associati per
la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere,
il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone
la convalida alla prima assemblea annuale.
Art.
9. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Tesoriere e un Segretario,
ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Art.
10. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine
al consuntivo ed al preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno
dei Vicepresidenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, il relativo verbale,
che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e verrà
trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio.
Art.
11. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi
e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina
di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il
Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza
è obbligatoria per tutti gli associati.
Art.
12. – Il Presidente, ed in sua assenza uno dei Vicepresidenti, rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio;
nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo
ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
convocazione quando intervengano tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche
per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi verbali:
a)
che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare
e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ASSEMBLEE
Art.
13. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno
una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun
associato e mediante affissione nell’albo dell’Associazione
dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea
deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un
decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C.
L’assemblea deve essere convocata sia presso la sede sociale o anche
altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro
dell’Unione Europea.
Art.
14. – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina
dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell’atto
costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per
legge o per statuto.
Art.
15. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli
associati, gli associati ordinari però solo se in regola nel pagamento
della quota annua di associazione.
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato anche
se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione
di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Art.
16. – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio,
in mancanza da uno dei Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea
nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene
il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più
luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni
delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario
della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale;
- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione, simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio
e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione
dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Art.
18. – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.
SCIOGLIMENTO
Art.
19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Athanasios Koukopoulos
Presidente A.I.T.E.C. |